Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 145
150 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla Commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
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