Art. 143
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 143

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In vigore dal 11 lug 1940
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione. Il Prefetto decide sentita la Commissione di vigilanza e osservate le norme dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1916.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-143