Art. 134
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 134

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In vigore dal 11 lug 1940
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel Regno, siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-134