Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 128
133 / 379In vigore dal 5 ago 1994
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore determinata dall'art. 15, salvo che il relativo procedimento penale sia stato definito".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-128