Art. 122
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 122

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In vigore dal 11 lug 1940
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori. Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-122