Art. 120
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 120

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In vigore dal 11 lug 1940
Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di P. S. ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
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