Art. 116
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 116

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In vigore dal 17 ago 2001
Per le licenze di cui agli della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni. Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni. La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie. La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei Regi decreti-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419 e 10 settembre 1936-XIV, n. 1946.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-116