Art. 113
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 113

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In vigore dal 9 dic 2000
L'autorità di P. S., nel provvedere sulle domande per la iscrizione nel registro dei portieri, valuta, con criterio discrezionale, la idoneità morale e politica dell'aspirante, ed, in particolare, accerta se, per età, condizioni di salute, intelligenza, egli sia in grado di spiegare la necessaria vigilanza e di opporsi efficacemente alla consumazione di azioni delittuose. Il portiere è tenuto a corrispondere ad ogni richiesta della autorità di P. S. e a riferire ogni circostanza utile ai fini della prevenzione generale e della repressione dei reati.

Note all'articolo

  • La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-113