Art. 111
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 111

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In vigore dal 9 dic 2000
L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, di cui all' della legge, incombe: a) ai portieri degli stabili rustici ed urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto, o disabitati; b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura; c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura; d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persone di sua famiglia. Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

Note all'articolo

  • La L. 24 novembre 2000, n. 340, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 3) l'abrogazione delle disposizioni del presente articolo limitatamente al procedimento per l'iscrizione del registro dei portieri e dei custodi.Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-111