Art. 8
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo II

Art. 8

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In vigore dal 23 ago 1940
La visita medica dei passeggeri e dell'equipaggio ed in generale le ispezioni sanitarie agli aeromobili sono gratuite. Così pure è gratuito il rilascio di certificati individuali o collettivi attestanti le misure sanitarie a cui aeromobile e persone trasportate sono state sottoposte. I compensi spettanti ai medici di aeroporto, siano essi di ruolo o delegati, per il servizio di polizia sanitaria, non possono far carico al comando dell'aeromobile. Le spese relative alle prestazioni di pronto soccorso e quelle per misure profilattiche per le aerodine sono a carico degli esercenti le linee di navigazione aerea. Sono invece a carico dello Stato tutte le altre spese per prestazioni a scopo profilattico praticate ai passeggeri, per la disinfezione dei loro bagagli ed effetti d'uso, nonché per il loro ricovero in ospedali o in locali di isolamento o contumaciali. Le eventuali competenze spettanti al personale sanitario addetto al servizio degli aeroporti e le spese di rimborso sono stabilite con apposite tariffe, approvate dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per l'aeronoutica e per le finanze e pubblicate in tutti gli aeroporti doganali e notificate all'ufficio internazionale d'igiene pubblica e alla Commissione internazionale della navigazione aerea a norma dell'art. 60 della Convenzione sanitaria internazionale dell'Aia del 12 aprile 1933.
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