Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo II
Art. 7
7 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Nel caso di arrivi di aeromobili con a bordo cadaveri di persone decedute durante il volo il medico di aeroporto, dopo avere accertato il decesso e la causa presumibile, adotterà le eventuali opportune misure di profilassi e, se del caso, proporrà l'autopsia.
Provvederà, inoltre, a stendere apposito verbale e suggerirà, al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto le modalità da seguire per il condizionamento della salma ai fini profilattici.
Analoghi provvedimenti saranno adottati nel caso di decessi nell'ambito dell'aeroporto di persone in arrivo, in sosta o in partenza o fra il personale in servizio presso l'aeroporto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-7