Art. 6
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo II

Art. 6

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In vigore dal 23 ago 1940
I medici di aeroporto sono tenuti a prestare la loro opera per il servizio di pronto soccorso e di assistenza sanitaria previsto nell' del Regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, in tutti i casi in cui il servizio stesso non sia affidato ad apposito personale dipendente dal Ministero dell'aeronautica.
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