Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo X
Art. 56
56 / 56In vigore dal 23 ago 1940
L'autorità di pubblica sicurezza e quella doganale, nel caso di approdo o sbarco clandestino di persone, di oggetti o merci da parte di aeromobili, debbono immediatamente informarne l'autorità sanitaria, trattenendo intanto in isolamento le persone, gli oggetti e le merci.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
Mussolini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-56