Art. 56
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo X

Art. 56

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In vigore dal 23 ago 1940
L'autorità di pubblica sicurezza e quella doganale, nel caso di approdo o sbarco clandestino di persone, di oggetti o merci da parte di aeromobili, debbono immediatamente informarne l'autorità sanitaria, trattenendo intanto in isolamento le persone, gli oggetti e le merci. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'interno Mussolini
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