Art. 52
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IX

Art. 52

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In vigore dal 23 ago 1940
È vietata la importazione di pesci e di molluschi nonché di frutta e di legumi freschi, anche se contenuti in pacchi postali, provenienti da località infette da colera, a meno che non risulti provato da dichiarazione ufficiale, che dette merci, nell'aeroporto estero di provenienza, sono state sottoposte ad un trattamento efficace diretto a distruggere il vibrione colerigeno, con la indicazione della natura di detto trattamento. La dichiarazione di cui al precedente comma per le merci che provengono da aeroporti di Stati esteri con i quali non siano in vigore speciali accordi per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie, deve essere corredata da una copia conforme tradotta in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorità consolare. La presentazione di detta dichiarazione non esclude l'obbligo per il medico di aeroporto di eseguire gli accertamenti occorrenti caso per caso e di attuare le misure di disinfezione ritenute opportune, prima di consentire l'importazione.
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