Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo IX
Art. 51
51 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Le merci e gli effetti di uso personale e domestico provenienti da località estera di cui alla lettera b) dell', saranno, a seconda dei casi, sottoposte:
a) alla distruzione degli insetti e dei topi seguita, ove del caso, da disinfezione, se si tratta di peste;
b) a disinfezione, se si tratta di colera o di vaiuolo;
c) alla distruzione degli insetti, se si tratta di tifo esantematico o di febbre gialla.
Agli interessati che ne facciano domanda, sarà rilasciato dal medico di aeroporto, senza spesa, un certificato delle misure alle quali le merci furono sottoposte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-51