Art. 50
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IX

Art. 50

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In vigore dal 23 ago 1940
È vietata la importazione di generi alimentari che risultino avariati e di qualsiasi oggetto che, a parere del medico di aeroporto, possa costituire mezzo di diffusione di contagio. È vietata l'importazione di stracci comunque condizionati, qualunque ne sia la provenienza. È vietata la spedizione e il trasporto per via aerea, nonché lo sbarco da aeromobili, di materiali patologici e di colture di germi, comunque condizionati, salvo speciale preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.
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