Art. 49
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IX

Art. 49

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In vigore dal 23 ago 1940
La corrispondenza postale non è sottoposta ad alcuna misura sanitaria. I pacchi postali sono anche esenti da trattamenti sanitari a meno che, per la natura del contenuto e la provenienza, non siano ad essi applicabili le disposizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-49