Art. 46
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. III

Art. 46

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In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio si è verificato un caso presentante sintomi clinici di febbre gialla, si applicano subito, dopo assunto l'interrogatorio del comandante, le seguenti misure: 1) sbarco dell'ammalato con le necessarie cautele profilattiche e ricovero in locale di isolamento, possibilmente entro l'ambito dell'aeroporto; 2) visita medica dei passeggeri e dell'equipaggio; 3) osservazione sanitaria dei passeggeri e dell'equipaggio per la durata di giorni sei dalla data dello sbarco, possibilmente in locale entro l'ambito dell'aeroporto; 4) disinsettazione dell'aeromobile e del carico. Le misure di cui ai numeri 2, 3 e 4 si applicano anche agli aeromobili nei quali risulti si sia verificato un caso sospetto di febbre gialla durante il viaggio, sbarcato in scalo intermedio.
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