Art. 43
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 43

43 / 56
In vigore dal 23 ago 1940
Se si è verificato un caso di vaiolo a bordo, dopo l'interrogatorio si applicano le misure seguenti: 1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio; 2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale di isolamento; 3) vaccinazione ienneriana seguita da sorveglianza sanitaria, di durata non superiore a giorni quattordici, di tutte le persone che possono essere state esposte alla infezione e che, a giudizio del medico di aeroporto, non sono sufficientemente immunizzate; 4) disinfezione della biancheria, degli effetti di uso e di quegli altri oggetti che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenere contaminati; 5) disinfezione delle parti dell'aeromobile dove ha soggiornato il vaioloso che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenere contaminate. Ai sensi del presente articolo, sono considerate come immunizzate le persone che possono dimostrare di avere sofferto la malattia o che possono esibire una dichiarazione medica comprovante di essere state vaccinate contro il vaiolo da meno di tre anni e da oltre 12 giorni; ovvero quelle che presentano dei segni locali di reazione precoce che attesti una immunità sufficiente. Eccetto i casi nei quali esistono tali segni, l'attestazione di subita vaccinazione sarà costituita da dichiarazione scritta, redatta in conformità dell'ultimo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-43