Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. II
Art. 39
39 / 56In vigore dal 23 ago 1940
È in facoltà dell'autorità sanitaria, di sottoporre alla osservazione sanitaria le persone sbarcate dall'aeromobile e che dichiarino di voler soggiornare nel Regno, soltanto per il tempo occorrente ad espletare le ricerche cliniche e di laboratorio necessarie agli effetti della ricerca dei portatori di germi colerici.
Coloro che possono comprovare di essere stati vaccinati contro il colera da meno di sei mesi e da oltre sei giorni non debbono, di regola, essere sottoposti che alla sorveglianza.
L'attestazione deve risultare da dichiarazione scritta o di un medico la cui firma sia legalizzata, dalla Regia rappresentanza consolare competente o rilasciata dal medico di aeroporto che ha eseguita la vaccinazione, controfirmata, dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-39