Art. 39
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 39

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In vigore dal 23 ago 1940
È in facoltà dell'autorità sanitaria, di sottoporre alla osservazione sanitaria le persone sbarcate dall'aeromobile e che dichiarino di voler soggiornare nel Regno, soltanto per il tempo occorrente ad espletare le ricerche cliniche e di laboratorio necessarie agli effetti della ricerca dei portatori di germi colerici. Coloro che possono comprovare di essere stati vaccinati contro il colera da meno di sei mesi e da oltre sei giorni non debbono, di regola, essere sottoposti che alla sorveglianza. L'attestazione deve risultare da dichiarazione scritta o di un medico la cui firma sia legalizzata, dalla Regia rappresentanza consolare competente o rilasciata dal medico di aeroporto che ha eseguita la vaccinazione, controfirmata, dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto.
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