Art. 38
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 38

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In vigore dal 23 ago 1940
Se, durante il viaggio, si è verificato a bordo un caso riconosciuto o sospetto di colera si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure: 1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio; 2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale d'isolamento; 3) sorveglianza, per un periodo di tempo di cinque giorni dalla data di arrivo dell'aeromobile, di tutte le persone che sono state in contatto immediato con il malato e di quelle che, a giudizio del medico di aeroporto, siano da ritenere sospette; 4) disinfezione degli oggetti d'uso, della biancheria e di tutti gli altri oggetti che, a giudizio del medico di aeroporto, siano da ritenere contaminati; 5) disinfezione delle parti dell'aeromobile che siano da ritenere contaminate; 6) sostituzione dell'acqua potabile di bordo previa disinfezione dei serbatoi.
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