Art. 36
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneSez. II

Art. 36

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In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio si è verificato a bordo un caso riconosciuto o sospetto di peste, si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure: 1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio; 2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale d'isolamento; 3) sorveglianza sanitaria per un periodo di sei giorni dalla data di arrivo dell'aeromobile, di tutte le persone che sono state in contatto immediato con il malato e di quelle che siano da ritenere sospette a giudizio del medico di aeroporto; 4) disinsettazione, e, se opportuno, disinfezione degli effetti di uso, della biancheria e di tutti gli altri oggetti che, a parere del medico di aeroporto, siano da ritenere contaminati; 5) disinsettazione delle parti dell'aeromobile da ritenere sospette; 6) derattizzazione, ove sia ritenuto necessario dal medico di aeroporto per il sospetto di presenza di roditori a bordo, semprechè l'operazione non risulti effettuata alla partenza.
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