Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Sez. II
Art. 35
35 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Se durante il viaggio non si sono verificati casi di peste da bordo, le misure da adottare subito dopo l'interrogatorio, assunto ai sensi dell', sono:
1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;
2) derattizzazione o disinsettazione nei casi nei quali tali operazioni risultassero indispensabili semprechè non siano state attuate nell'aeroporto di partenza;
3) sorveglianza sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio per un periodo di sei giorni dalla data nella quale l'aeromobile ha lasciato la circoscrizione infetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-35