Art. 33
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo VIII

Art. 33

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In vigore dal 23 ago 1940
La osservazione sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio degli aeromobili e del personale addetto a servizi negli aeroporti, nei casi previsti nel presente regolamento, consista nell'isolamento delle persone stesse, durante il periodo di tempo corrispondente alla durata del periodo di incubazione della malattia, da attuarsi o in adatto locale presso l'aeroporto, o in un vicino ospedale di isolamento, o in una stazione sanitaria marittima a seconda delle circostanze e possibilità locali, a giudizio del medico di aeroporto. Le persone che sono sottoposte ad osservazione sanitaria devono assoggettarsi alle ricerche cliniche e batteriologiche ritenute necessarie ai fini dell'accertamento diagnostico e della identificazione di portatori di virus, salva restando la applicazione nei loro confronti, quando ne sia il caso, delle disposizioni in vigore nel Regno circa l'isolamento degli infermi di malattie esotiche diffusive o la contumacia delle persone che hanno avuto contatto con essi. Soltanto in casi eccezionali, quando trattisi di aeromobili in transito, ed il fatto non costituisca pericolo per le persone che sono a bordo, potrà consentirsi, con l'autorizzazione del Ministero dell'interno e con l'assenso del Comando o della Direzione civile dell'aeroporto cui l'aeromobile è diretto, che le persone da sottoporre ad osservazione sanitaria proseguano il viaggio previa annotazione sulle carte di bordo e segnalazione telegrafica all'aeroporto di destinazione ove avrà inizio l'osservazione.
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