Art. 3
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo I

Art. 3

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In vigore dal 23 ago 1940
In ogni aeroporto devono rimanere costantemente affissi, ostensibili al pubblico, il presente regolamento e il quadro delle ordinanze di sanità emesse dal Ministero dell'interno relative all'applicazione di misure di polizia sanitaria dell'aeronavigazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-3