Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 29
29 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Quando le constatazioni, fatte a norma dell'articolo che precede, escludano nelle persone esistenti a bordo la esistenza di malattie infettive o di altre circostanze aggravanti in linea sanitaria, l'aeromobile è subito ammesso a libera pratica.
Se però l'aeromobile proviene, o ha fatto scalo volontario o forzato in una località estera le cui provenienze sono sottoposte alle misure prescritte dalle Ordinanze del Ministero dell'interno di cui al precedente , lettera b), l'aeromobile ed i passeggieri possono essere sottoposti alle misure profilattiche in conformità di quanto è previsto nelle disposizioni di cui al capo VIII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-29