Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo VII
Art. 26
26 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Nel caso in cui l'aeromobile in arrivo debba essere sottoposto a trattamento sanitario esso, non appena abbia approdato in un aeroporto, deve osservare la stretta contumacia e portarsi al posto designato per la visita di controllo sanitario, mentre che il personale addetto al servizio di vigilanza, deve trovarsi presente per assicurare che nè persone, nè bagagli, nè merci sbarchino prima dell'intervento sanitario.
Il comandante dell'aeromobile è tenuto a presentare subito al Comando dell'aeroporto i documenti sanitari di bordo di cui all' e a rispondere all'interrogatorio che gli verrà rivolto, dichiarando tutte le circostanze che possono interessare la pubblica salute previo giuramento nelle forme di legge.
Le informazioni e dichiarazioni di cui al comma precedente saranno notate in apposito registro nel quale non sarà permessa alcuna cancellatura od alterazione.
Per gli aeromobili militari basterà sempre la dichiarazione del comandante, fatta col vincolo della «parola d'onore».
Storico versioni
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