Art. 22
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo VI

Art. 22

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In vigore dal 23 ago 1940
È fatto assoluto divieto di gettare o di lasciar cadere dall'aeromobile in volo, materiali di rifiuto o capaci di diffondere malattie infettive. Gli aeromobili dovranno essere muniti di opportuni mezzi per ricevere detti materiali.
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