Art. 2
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo I

Art. 2

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In vigore dal 23 ago 1940
Il servizio di polizia sanitaria della aeronavigazione dipende dal Ministero dell'interno, con il concorso dei Ministeri dell'aeronautica e delle finanze, e ne curano il disimpegno i Prefetti a mezzo di apposito personale tecnico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica o di sanitari competenti all'uopo delegati dal Ministero dell'interno. Negli aeroporti che hanno maggiore importanza per l'intensità del traffico, per la situazione geografica, per i frequenti rapporti commerciali con località colpite da malattie esotiche, il servizio di polizia sanitaria di cui al presente regolamento sarà, di regola, disimpegnato da funzionari tecnici di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica. Negli idroscali, in prossimità dei quali esiste un ufficio di sanità marittima, il servizio stesso sarà disimpegnato, di regola, dai medici di porto addetti all'ufficio predetto. Negli aeroporti di minore importanza e comunque tutte le volte che non sia presente il personale di ruolo, le visite e le altre incombenze tecnico-sanitarie di cui sopra saranno affidate a medici delegati di aeroporto.
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