Art. 17
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo V

Art. 17

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In vigore dal 23 ago 1940
Gli aeromobili in partenza menzionati alle lettere a), b), c) del primo comma dello art. 136 del citato regolamento per la navigazione aerea, oltre a soddisfare a tutte le condizioni prescritte nel titolo III, capo 6° dello stesso regolamento, debbono corrispondere ai necessari requisiti igienico-sanitari. Alle visite effettuate a norma del citato regolamento per il controllo dei requisiti di navigabilità partecipa un funzionario dell'Amministrazione della sanità pubblica delegato dal Ministro per l'interno per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari. Nel certificato di navigabilità di cui all'art. 143 del citato regolamento dovranno essere specificate le qualità e quantità di materiali e mezzi sanitari e profilattici dei quali l'aeromobile deve essere provvisto.
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