Art. 16
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo IV

Art. 16

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In vigore dal 23 ago 1940
Dovranno essere annotati sul giornale di rotta alla rubrica «osservazioni»: a) tutti gli avvenimenti di ordine sanitario che si siano svolti durante il viaggio a bordo dell'aeromobile; b) le misure sanitarie imposte all'aeromobile prima della partenza e durante gli scali, agli effetti del presente regolamento o delle ordinanze di sanità, ovvero prescritte dalle competenti autorità locali, colla indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla applicazione delle misure stesse e della natura, di queste; c) le eventuali annotazioni disposte dal Ministero dell'interno, in conformità delle vigenti convenzioni internazionali. Le annotazioni fatte sul giornale di rotta in applicazione del presente articolo, dovranno essere vidimate gratuitamente dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-16