Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo IV
Art. 16
16 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Dovranno essere annotati sul giornale di rotta alla rubrica «osservazioni»:
a) tutti gli avvenimenti di ordine sanitario che si siano svolti durante il viaggio a bordo dell'aeromobile;
b) le misure sanitarie imposte all'aeromobile prima della partenza e durante gli scali, agli effetti del presente regolamento o delle ordinanze di sanità, ovvero prescritte dalle competenti autorità locali, colla indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla applicazione delle misure stesse e della natura, di queste;
c) le eventuali annotazioni disposte dal Ministero dell'interno, in conformità delle vigenti convenzioni internazionali.
Le annotazioni fatte sul giornale di rotta in applicazione del presente articolo, dovranno essere vidimate gratuitamente dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-16