Art. 13
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo III

Art. 13

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In vigore dal 23 ago 1940
Gli aeroporti autorizzati devono poter disporre di un medico di aeroporto per la visita medica e per gli altri adempimenti profilattici di competenza nonché di un locale per la visita medica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-13