Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione›Capo III
Art. 12
12 / 56In vigore dal 23 ago 1940
Gli aeroporti sanitari, oltre a quanto prescrivono gli del regolamento per la navigazione aerea debbono avere in ogni momento a propria disposizione:
a) un servizio sanitario al quale sia addetto almeno un medico di aeroporto e uno o più agenti sanitari;
b) un locale per la visita medica;
c) l'attrezzatura necessaria per il prelevamento e la spedizione in laboratorio di materiale patologico per le indagini diagnostiche che non possano essere espletate nell'aeroporto stesso;
d) i mezzi idonei per l'isolamento e la cura degli infermi in adatto locale nell'aeroporto o, in difetto, per il trasporto al prossimo ospedale d'isolamento;
- per la contumacia delle persone che hanno avuto contatto con gli infermi o che siano comunque sospette;
- per ogni altra misura profilattica da attuare nell'ambito dell'aeroporto o nelle vicinanze;
e) i mezzi per procedere alla distruzione degli insetti e dei topi, alla disinfezione e alle altre misure stabilite nel presente regolamento e nelle ordinanze del Ministero dell'interno.
L'aeroporto dovrà essere protetto dalla presenza di roditori e provvisto di acqua potabile sufficiente nonché di un sistema razionale per lo smaltimento dei rifiuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-12