Art. 1
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazioneCapo I

Art. 1

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In vigore dal 23 ago 1940
Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione . Il servizio di polizia sanitaria dell'aeronavigazione ha per oggetto: di vigilare per quel che concerne l'igiene e la sanità pubblica, sugli aeroporti e sugli aeromobili che vi stazionano nonché sugli arrivi e sulle partenze per la via dell'aria; di provvedere alla difesa contro la trasmissione delle malattie infettive che possono diffondersi per mezzo degli aero-mobili, delle persone o delle cose imbarcatevi; di eseguire e fare osservare quanto prevedono in merito le leggi in vigore, il presente regolamento, nonché le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'ultimo comma dell' del testo unico delle leggi sanitarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;1045#art-rpl-1