Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 ago 1940
VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265; Veduta la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1269, con la quale venne data piena ed intera esecuzione nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani alle norme sancite nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aia il 12 aprile 1933-XI; Veduto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356 e successive modificazioni; Veduto l', della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato l'unito regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, composto di 56 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per l'interno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Carte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII Atti del Governo, registro 424, foglio 9. - Mancini
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