Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 25 feb 1940
È conceduta amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico, per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo a L. 2.500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-24;56#art-23