Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali›Titolo I›Capo I
Art. 6
Abrogato6 / 109(Art. 2, n. 2, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).
In vigore dal 1 mag 1940 al 18 mar 2005
Le figure dei disegni dell'invenzione, anche se comprese in più tavole, debbono essere numerate progressivamente e i numeri delle figure stesse, nonché i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.
I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno, munita delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente. Essi debbono essere contenuti in tavole che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano le dimensioni di centimetri 21 x 33. Alla domanda si debbono unire tre originali di detti disegni, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-02-05;244#art-tdd-6