Art. 20 · Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziaria
OrdinamentoTitolo VII

Art. 20

Abrogato20 / 47

Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziaria

In vigore dal 10 feb 2011
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-12-04;2095#art-o-20