Art. 13 · Destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e cancellieri
OrdinamentoTitolo IV

Art. 13

Abrogato13 / 47

Destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e cancellieri

In vigore dal 10 feb 2011
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-12-04;2095#art-o-13