Regolamento›Capo III
Art. 98
40 / 138Compilazione degli inventari degli enti a terra.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Gli inventari degli enti a terra, di cui al precedente , sono compilati dalla autorità da cui dipendono i rispettivi consegnatari su stampati mod. 55 o 57 a seconda che siano tenuti con la forma del conto corrente o siano soltanto descrittivi. Essi sono redatti in doppio esemplare uno per il consegnatario e l'altro per l'Ufficio di ragioneria nella cui circoscrizione trovasi l'ente, per la tenuta del contradittorio.
La costituzione degli enti aventi dotazioni di beni mobili, la soppressione degli stessi, come pure il cambiamento di nome di enti già esistenti od il cambiamento dell'autorità da cui dipendono, sono comunicati dal Ministero al Comando in capo o Comando militare marittimo nella cui circoscrizione trovasi l'ente: deve essere cura del Comando stesso di informarne l'Ufficio di ragioneria che deve tenere il contradittorio dell'inventario,
2. Gli inventari sono tenuti con la forma del conto corrente ad eccezione di quelli delle mense, degli effetti letterecci, delle infermerie, dei galleggianti da non considerare conte navi, degli autoveicoli, delle fotoelettriche, delle basi passeggere e dei treni armati che sono tenuti in forma descrittive.
3. Gli inventari sono compilati in base ai fogli di variazione redatti a termini del successivo per la presa a carico dei materiali da parte del consegnatario.
Essi sono redatti appena ultimata la distribuzione dei materiali ma in ogni caso entro l'anno finanziario in cui l'ente è stato costituito. Qualora alla fine dell'anno non sia ultimata la distribuzione e l'inventario è chiuso ed i materiali consegnati successivamente sono presi a carico dal consegnatario in base a fogli di variazione in aumento d'inventario secondo le norme del citato .
4. I materiali sono inscritti nell'inventario in ordine alfabetico raggruppando gli oggetti aventi lo stesso numero di nomenclatura e adoperando la denominazione di questa anche quando localmente od in commercio si usino locuzioni diverse.
Ogni inventario deve recare la indicazione della categoria cui appartiene secondo la classificazione di cui al precedente ed essere contrassegnato da un numero progressivo per categoria, numero che viene assegnato dall'Ufficio di ragioneria.
5. Gli inventari dopo redatti sono firmati dal consegnatario e ristati dall'autorità da cui questi dipende che li invia subito all'Ufficio di ragioneria; questo, dopo accertata l'osservanza delle norme di cui al precedente paragrafo, li autentica e restituisce l'esemplare che spetta al consegnatario all'autorità mittente la quale provvede a restituirgli i fogli di variazione che sono serviti per la formazione dell'inventario affinché siano annullati.
6. I materiali costituenti la categoria I di cui al precedente sono compresi per ogni officina od ente in due inventari uno per i materiali costituenti la dotazione fissa per destinazione, ossia il macchinario, le trasmissioni e simili, l'altro per gli attrezzi, utensili e in genere strumenti di lavoro mobili.
7. La rinnovazione degli inventari tenuti con la forma del conto corrente ha luogo quando il registro è esaurito; quella degli inventari tenuti in forma descrittiva ha luogo quando i fogli di variazione allegati non permettono una facile ricognizione. In questo secondo caso la rinnovazione deve essere autorizzata dal capo dell'Ufficio di ragioneria che tiene il contradittorio, il quale può anche promuoverla.
Il nuovo inventario deve portare la dichiarazione del Consegnatario attestante che i quantitativi delle singole voci corrispondono a quelli risultanti dal precedente inventario, dichiarazione che il capo dell'Ufficio di ragioneria nell'autenticare il nuovo inventario, a termini del precedente paragrafo 5, deve, previa verifica, confermare esatta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-98