Regolamento›Capo III
Art. 97
39 / 138Inventari di alcuni beni da considerare immobili.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Sono considerati immobili agli effetti della compilazione degli inventari e perciò non compresi in quelli di cui al precedente articolo i materiali d'ormeggio e di ostruzione affondati o galleggianti, le linee telegrafiche e telefoniche, quelle di forza e luce, gli impianti di suonerie: essi sono descritti - a termini del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato - in appositi inventari di consistenza a forma descrittiva, specificando il complesso dei materiali formanti l'impianto ed il valore corrispondente al loro costo ed alla spesa occorsa per la loro sistemazione.
2. Gli inventari di cui al presente articolo sono tenuti dalla Direzione dei lavori competente, senza nominare apposito consegnatario, in contradittorio con l'Ufficio di ragioneria. Essi sono distinti secondo la loro natura indicata nel precedente paragrafo, con l'avvertenza che quelli relativi a linee la cui manutenzione è affidata ai circoli di costruzioni telegrafiche e telefoniche sono intestati a questi ultimi, e che quelli relativi agli ormeggi posti in località fuori della sede dell'Arsenale o dello stabilimento di lavoro sono distinti secondo le località stesse.
3. La compilazione degli inventari e le variazioni in aumento od in diminuzione hanno luogo in base: ad ordini di lavoro per le operazioni compiute dai Regi Arsenali; a verbali redatti: a) dalla Amministrazione postelegrafonica per i materiali di cui quest'ultima cura la costruzione; b) da ufficiali della Regia marina per gli ormeggi collocati fuori della sede degli stabilimenti di lavoro valendosi di personale militare. Nell'uno e nell'altro caso ai verbali sono allegate lo richieste di somministrazione mod. 44 per i materiali forniti dai magazzini della Marina.
4. Gli eventuali lavori in aumento debbono formare oggetto di apposita variazione di carico, nella quale deve essere descritto il materiale aggiunto all'impianto e la conseguente spesa.
Gli eventuali ricuperi di materiali derivanti da lavori di modifica formano oggetto di variazione di scarico per il valore del materiale versato al magazzino.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-97