Art. 96 · Generalità.
RegolamentoCapo III

Art. 96

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Generalità.

In vigore dal 1 gen 1940
1. I beni mobili costituenti dotazioni di Navi o di Enti a terra sono tenuti in evidenza in inventari che si distinguono nelle seguenti categorie: BENI ESISTENTI PRESSO ENTI A TERRA: I. Macchine, attrezzi ed in generale tutti gli oggetti costituenti mezzi di lavoro o dotazioni fisse delle officine, dei laboratori e dei servizi equiparati. II. Mobili degli uffici, alloggi, magazzini, comandi a terra, tribunali militari, istituti, distaccamenti, corpi di guardia e simili; strumenti per sale da disegno ed uffici, tipografie, legatorie; dotazioni di mense, biancheria, vestiario, apparati elettrici per suonerie, illuminazione, telefoni e simili. III. Armi e materiali per la difesa, materiali delle stazioni radiotelegrafiche e semaforiche, radiotelefoniche, radiogoniografiche, elettro-acustiche, ottiche e mezzi di comunicazione in generale. IV. Dotazioni dei laboratori chimici, elettrici, ottici, bromatologici e altri stabilimenti sperimentali. V. Materiali dei musei e delle biblioteche. NAVI E GALLEGGINTI DA CONSIDERARE COME NAVI: VI. Materiali mobili, compresi gli oggetti ricambiabili applicati ai macchinari per formare il complesso completo per il funzionamento e specificati nel paragrafo seguente: 2. Gli inventari relativi ai materiali mobili delle navi sono denominati quaderni dotazione; ne sono responsabili i rispettivi capi carico che curano la conservazione e distribuzione dei materiali al personale imbarcato per essere impiegato temporaneamente o permanentemente per i servizi marinareschi e militari di bordo secondo le prescrizioni del regolamento sul servizio a bordo delle Regie navi. Sono inscritti nei quaderni di dotazione, oltre i materiali mobili: PER L'ARMAMENTO MARINARESCO: Le ancore e le catene e tutti gli oggetti che subiscono frequenti ricambi e passaggi da nave a nave. PER L'APPARATO MOTORE: strumenti di misura (termometri, manometri e simili), anche se ad esso applicati ed il materiale di rispetto e di riserva conservato a bordo. PER L'IMPIANTO ELETTRICO: Bracci, fanali completi dei rispettivi portalampade, prese di corrente, interruttori, commutatori, relais, impianti di accumulatori, accessori e parti di ricambio per i servizi elettromeccanici di direzione del tiro, quadri di distribuzione e di chiamata, apparecchi telefonici, ventilatori, agitatori d'aria e strumenti di misura. PER L'IMPIANTO D'ARTIGLIERIA: Tutti gli accessori è le parti di ricambio per cannoni ed affusti e quelli di tutti i macchinari e complessi che vengono forniti normalmente in serie complete. PER MIMPIANTO SUBACQUEO: Le valvole ed accessori per il servizio dell'aria compressa, gli strumenti indicatori di lancio e quelli per il servizio elettro-meccanico per le direzioni del lancio, tutti gli accessori, le cassette con gli attrezzi di smontamento e quelle coi le parti di ricambio per i lanciasiluri e per i compressori ed i manometri. PER L'IMPIANTO RADIOTELEGRAFICO ED ELETTRO-ACUSTICO: Tutti gli accessori degli impianti (quadri di distribuzione, di ricezione, gruppi convertitori, generatori e simili). 3. Gli accessori, gli attrezzi e le parti di ricambio di tutti gli impianti, distribuiti in serie dentro cofani o cassette, sono indicati nel documento di carico con la seguente dizione: cofani o cassette di accessori, attrezzi e parti di ricambio per...(specificando per quali servizi esattamente servano i materiali). Nel cofano deve essere incollata la distinta dei materiali che contiene. Altre due distinte identiche in fogli volanti debbono essere chiuse nel cofano. Il magazzino all'atto della distribuzione ritira le due distinte dal cofano e le unisce al documento di distribuzione. L'Ufficio di ragioneria, nello scritturare il documento unisce una distinta al foglio di variazione di cui al successivo ed allega l'altra all'inventario o al quaderno di dotazione che tiene per il contraddittorio.
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Pro

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