Regolamento›Capo II
Art. 90
29 / 138Materiali di dotazione e pezzi di riserva conservati a terra.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Le dotazioni di rispetto ed i materiali di riserva occorrenti al Regio naviglio per eventuali ricambi o lavori sono conservati a terra in appositi magazzini ove essi sono distinti secondo le navi cui sono destinati.
La Direzione dei lavori che provvede all'allestimento di una nave di nuova costruzione o trasformata o l'Ufficio tecnico che lo sorveglia quando ad esso provvede l'industria privata, nell'inviare al magazzino competente i materiali stessi, comunica alla nave interessata le quantità delle singole materie per essa esistenti a terra.
2. La Direzione dei lavori o l'Ufficio tecnico nell'inviare al magazzino i pezzi di rispetto od i materiali di riserva quando essi sono forniti dall'industria privata, li classifica secondo la nomenclatura in un elenco mod. 65: l'elenco è inviato alla Direzione dei lavori della sede di assegnazione della nave, la quale lo rimette al consegnatario. È seguita la procedura indicata nel successivo n. 1.
3. Il consegnatario del magazzino il quale, oltre ai materiali di cui al precedente paragrafo 1 abbia in consegna altri materiali per le lavorazioni dell'officina, deve tenere i primi in locali separati, per evitare che essi possano essere distribuiti per lavori diminuendo così le dotazioni di riserva prescritte per ciascuna nave.
4. Nel caso di cambio dell'assegnazione dipartimentale di una Nave, il materiale di rispetto e di riserva ad essa relativo deve essere inviato al magazzino pezzi di rispetto della nuova sede.
5. Il capo carico che per lavori eseguiti o da eseguire ha bisogno di rimpiazzare le quantità da tenere a bordo o di prelevare quelle da ricambiare, compila apposite richieste di somministrazioni mod.
44. Il consegnatario del magazzino nel soddisfarle deve subito informarne la Direzione affinché questa possa provvedere alla sollecita ricostituzione delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-90