Regolamento›Capo II
Art. 86
25 / 138Conteggio dei materiali.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il conteggio dei materiali custoditi nei magazzini è fatto a quantità, ed a ciascun oggetto ed a ciascuna specie di materiale è attribuito il prezzo convenzionale stabilito dal libro di nomenclatura.
2. Nei documenti contabili i materiali debbono essere indicati con precisione in modo da ben individuarli.
I consegnatari non accettano e non distribuiscono materiali erroneamente denominati e respingono i documenti inesatti.
3. In tutti i documenti contabili relativi a materiali, questi debbono essere sempre elencati secondo l'ordine progressivo dei numeri di nomenclatura.
4. Non è ammessa presa in carico cartolario di materiali dovendo il consegnatario assumere responsabilità soltanto di materiali effettivamente introdotti nel magazzino. È fatta eccezione soltanto per il caso previsto nel precedente n. 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-86