Regolamento›Capo II
Art. 85
24 / 138Sistemazione dei materiali nei magazzini.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Allo scopo di assicurare il regolare funzionamento dei magazzini o rendere più agevoli e spedite le ricognizioni ed il riscontro del materiale, il consegnatario deve tenere distinti i materiali nuovi, da quelli usati ma reimpiegabili; deve tenere pure distinti dagli altri, possibilmente in locali separati, i materiali dichiarati fuori uso.
2. Allo stesso scopo di cui al paragrafo precedente il consegnatario deve osservare le seguenti norme di massima in merito alla sistemazione dei materiali nei magazzini:
1. tenere nei magazzini riunite, possibilmente, le intere quantità di uno stesso materiale e specialmente le materie prime;
2° impaccare, incassare o riunire in fasci, a decine, a centinaia, a migliaia, ecc. gli oggetti muniti, onde facilitarne il conteggio; 3° impiegare nastri, reti, fasciature od altro per isolare cataste di quantità accuratamente verificate all'atto dell'introduzione, o corrispondenti a gruppi di numero definito allo scopo di evitare di dover tutto rimuovere, contare o pesare in caso di ricognizione;
4° nei magazzini per carbone o per altre materie di analoga costituzione esteriore, preparare scompartimenti a pareti divisorie, a steccati, con contrassegni su muri o su capisaldi, ecc. in modo da conoscere in precedenza la capacità di ogni scompartimento;
5° spruzzare a colori appariscenti i mucchi che non si possono ricoverare più accuratamente, oppure disporli a piramidi di dimensioni prestabilite;
6° ricoverare partite di cui sia esattamente conosciuta la quantità, in distinti magazzini chiusi, e non permettere che si ponga mano ad uno se prima non sia stato vuotato un altro già intaccato, Non escludere poi nessuno di detti locali dalla rotazione di consumo;
7° indicare su tutti i grandi recipienti per liquidi la loro capacità intera e lo capacità parziali corrispondenti a determinati livelli;
8° arredare ì magazzini per parti minute, attrezzi, e simili, con scaffali, rastrelliere, castelli, cavalletti, sostegni e simili;
9° suddividere almeno in gruppi uguali gli oggetti che non possono impaccarsi, nè allogarsi su scaffali;
10° apporre timbri alle pezze intatte od alle quantità arrotondate di tessuti, nastri, od altro, contabilizzati a metraggio raggio;
11° indicare in modo ben Visibile sui blocchi e pezzi pesanti il peso accertato all'atto dell'introduzione;
12° fare le introduzioni e le distribuzioni di poca entità sempre rispetto ad una sola partita, lasciando intatte le altre;
13° impedire la sostituzione di materiali di qualità scelta e costosa con altri simili, in eguale quantità, ma di qualità più scadente (ad esempio stoffe, tessuti, materie coloranti, oli, lime e strumenti comuni da lavoro acquistati in commercio) richiudendo, possibilmente, tali materiali entro armadi chiusi a chiave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-85