Art. 84 · Funzionamento dei magazzini delle Direzioni dei favori.
RegolamentoCapo II

Art. 84

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Funzionamento dei magazzini delle Direzioni dei favori.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Il direttore dei lavori cura che i magazzini dipendenti siano forniti delle scorte necessarie alle esigenze dei lavori e delle somministrazioni e ricambi alle navi ed agli enti a terra. È obbligo del consegnatario di segnalare al direttore da cui dipende le eventuali deficienze. È pure suo obbligo di fare le proposte intese ad assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali. 2. Il consegnatario deve intervenire personalmente all'apertura e chiusura dei magazzini ed alle estrazioni ed introduzioni dei materiali, salvo a delegare a ciò, in caso d'impossibilità ma sotto la sua responsabilità, il suo fiduciario od altra persona di sua fiducia facente parte del personale assegnatogli. 3. L'introduzione e l'estrazione di materiali da un magazzino deve avvenire soltanto in base al documento prescritto per ogni operazione. Nei casi di assoluta urgenza il direttore può ordinare, ma sempre per iscritto distribuzioni di materiali. In tal caso il consegnatario eseguito l'ordine, cura che appena possibile esso sia sostituito dal documento prescritto. 4. Nel determinare i quantitativi dei materiali si deve sempre far uso di pesi e di misure legali. Il direttore dei lavori cura che i pesi e le misure da adoperare siano verificati secondo le prescrizioni in vigore. 5. Il comandante dell'arsenale ed i direttori dei lavori previa autorizzazione del comandante dell'arsenale, hanno facoltà di ordinare, secondo i bisogni che i magazzini funzionino anche oltre la durata del lavoro nelle officine. 6. Quando per ragioni di urgenza una Direzione abbia bisogno di prelevare materiali dal magazzino di un'altra Direzione della stessa sede, la cessione ha luogo, previo accordo fra i direttori interessati, con passaggio definitivo qualora il cedente possa ricostituire la scorta con i mezzi assegnatigli; in caso contrario la cessione ha luogo a titolo di prestito e il magazzino appena ha la disponibilità restituisce a quello cedente il materiale avuto in prestito. Tanto nell'uno quanto nell'altro caso la cessione del materiale ha luogo con le modalità di cui al successivo n. 7.
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