Regolamento›Titolo IV
Art. 82
114 / 138Perdite e deterioramenti.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il consegnatario che rilevi mancanza o deterioramento di materiali a lui affidati deve farne immediatamente relazione al direttore dei lavori od al superiore da cui dipende, dando tutte le informazioni atte ad accertare le circostanze e la natura dell'accaduto.
L'autorità da cui dipende il consegnatario, per l'esame delle circostanze esposte, nomina apposita commissione erte fa risultare da verbale gli accertamenti fatti ed esprime il parere sulle cause del danno e, qualora esistano responsabilità specifiche, a chi vanno attribuite.
2. Nel caso di reato contro la proprietà o di incendio spetta al comandante in capo del Dipartimento od al comandante dell'Arsenale di promuovere l'inchiesta per accertare i fatti e le eventuali responsabilità, senza pregiudizio dei provvedimenti urgenti che il consegnatario o l'autorità da cui dipende ritenga opportuno di prendere.
3. Qualora dalle indagini svolte sorgano indizi di reato perseguibili d'ufficio deve essere senza ritardo presentato rapporto all'autorità giudiziaria nel modo Indicato nell' del codice di procedura penale.
4. Si ritengono in generale cause di calo o deperimento naturale le deficienze ed i deterioramenti provenienti dall'evaporazione dei liquidi o dall'assorbimento dei recipienti, dalla corrosione degli acidi, dalla stagionatura dei legnami, dall'essiccamento dei carboni, dall'asciugamento dei cuoiami, cordami e simili, quando non vi sia possibilità di evitarle. In questi casi dal verbale di cui al paragrafo l deve risultare la quantità dei materiali cui si riferiscono le deficienze e le date della loro introduzione nel magazzino o di presa in consegna da parte del consegnatario.
Si provvede poi conformemente a quanto dispone il seguente paragrafo 5.
5. Il verbale di perdita di materiali è redatto, specificandolo sul verbale stesso, in un unico originale; quando la perdita è attribuita a causa di forza maggiore deve essere approvato dal Ministero cui è inviato corredato del verbale della, commissione di cui al secondo comma del precedente paragrafo 1 e del parere del Comando dell'Arsenale o dell'Ente da cui il consegnatario dipende.
L'ente che lo redige ne conserva copia in apposito registro ed invia l'originale dopo l'approvazione, quando questa è richiesta, all'Ufficio di ragioneria competente se il materiale deve essere scaricato dall'inventario; quando invece ne richiede il rimpiazzo lo unisce alla richiesta mod. 44.
Dal registro copia verbali si ricavano le copie che occorressero per eventuali altre pratiche amministrative.
6. Quando la perdita o il deterioramento di materiali non deriva da forza maggiore l'importo ne è addebitato ai responsabili secondo gli accertamenti della commissione di cui al secondo comma del precedente paragrafo 1. Qualora gli interessati non accettino l'addebito o l'autorità da cui dipende il consegnatario dissenta dal parere della Commissione, decide il Ministero. Qualora però gli interessati non accettino neppure le disposizioni di questo, è rimessa la decisione alla Corte dei conti secondo la sua competenza a termini dell' della legge di contabilità generale dello Stato, salvo all'amministrazione il diritto di eseguire una ritenuta cautelativa sugli averi dei responsabili a termini del R. decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.
7. L'addebito dei materiali perduti per colpa del consegnatario ha luogo secondo i prezzi della nomenclatura salvo il caso di sensibile divario con quelli correnti nel qual caso si applicano quest'ultimi.
Si tiene conto del loro stato d'uso soltanto quando vi sia la possibilità di valutarlo in modo non dubbio. I criteri di valutazione debbono risultare dal verbale di cui al paragrafo 1 e la Direzione dei lavori competente esprime il suo parere in merito. Nel caso di materiali ava nati, si procede ugualmente tenendo però conto del ricavabile dalla loro vendita o della possibilità e della spesa di riparazione.
Qualora per effetto della responsabilità amministrativa il consegnatario abbia subito addebiti per danni prodotti dal fatto di altra persona, ha diritto di rivalersi su quest'ultima, ma ciò senza ingerenza da parte della Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-82