Regolamento›Titolo IV
Art. 79
111 / 138Libro di nomenclatura.
In vigore dal 1 gen 1940
1. I materiali in uso nella Regia marina sono elencati in un libro di nomenclatura che indica come essi debbono essere descritti negli inventari, nei verbali di accettazione ed in tutti i documenti contabili.
Il libro di nomenclatura è approvato con decreto Ministeriale ed è diviso in due parti:
a) la prima parte comprende i materiali da lavoro per le officine, quelli da distribuire alle navi o agli enti a terra per dotazione, i materiali di consumo e di munizionamento; essa è divisa in otto categorie e cioè:
1° macchine, apparecchi e mezzi di lavoro;
2° materie prime, oggetti lavorati e semi lavorati di uso generale;
3° combustibili e materiali di consumo;
4° artiglierie, armi portatili, armi e difese subacquee fumi e gas;
5° munizionamento;
6° apparati motori e macchinari ausiliari;
7° materiali per dotazione di servizi vari a terra e a bordo:
8° materiale elettrico e per le comunicazioni.
b). la seconda parte comprende i macchinari speciali, gli strumenti di prova e simili acquistati o costruiti con destinazione determinata, consegnati ai magazzini soltanto in caso di disarmo di navi o soppressione di enti o servizi a terra per l'alienazione od il reimpiego; essa costituisce la nona categoria.
2. Ogni categoria della prima parte è suddivisa in sotto categorie ciascuna delle quali può comprendere più gruppi di materiali: in ciascuna sotto categoria o gruppo il materiale è inscritto per ordine alfabetico e identificato da un numero di cinque cifre di cui la prima indica la categoria la seconda la sotto categoria e le altre tre l'ordine progressivo col quale le voci sono inscritte nelle sotto categorie.
Oltre la specie di unità è indicata l'espressione di grandezza e il prezzo per unità di espressione di grandezza.
I materiali della seconda parte (categoria nona) sono raggruppati in sotto categoria secondo l'affinità; essi sono soltanto elencati.
Il valore da indicare negli inventari è quello di costo o quello di stima in caso di acquisto con altri oggetti compresi nelle prime otto categorie per un prezzo globale.
3. Presso uno dei Regi arsenali, designato dal Ministro per la marina, apposita Commissione nominata dal Ministro stesso esamina le proposte di modifiche alla nomenclatura.
L'autorità, la quale, in sede di acquisto o di iscrizione in inventario di materiali, accerti che per essi non sono previste nella nomenclatura le voci relative, ne informa la Commissione di cui sopra facendo le proposte per aggiunte da effettuare.
L'autorità che accerta come i prezzi di nomenclatura allontanino sensibilmente da quelli correnti, propone alla Commissione stessa le variazioni del caso.
La Commissione, riconoscendo esatte ed opportune le proposte, compila prospetti di varianti, che vengono periodicamente inviati al Ministero per l'approvazione e la pubblicazione.
La Commissione qualora accerti che i numeri assegnati ad un gruppo di una sottocategoria sono prossimi ad esaurirsi propone al Ministro una nuova ripartizione dei numeri assegnati ai vari gruppi della sottocategoria. Analogamente propone di ripartire il materiale di una sottocategoria in due o più sottocategorie quando i numeri assegnati alla prima si dimostrino insufficienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-79