Regolamento›Titolo III
Art. 75
107 / 138Revisione delle spese.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Il sesto giorno dal pagamento delle mercedi il contabile dell'officina consegna all'Ufficio di ragioneria, per la revisione, il ruolo corredato di tutti i documenti giustificativi e cioè:
a) le figlie dei biglietti di variazione di cui al precedente ;
b) i verbali di cottimo col riepilogo del guadagno liquidato nella quindicina;
c) le schede di presenza e gli altri documenti dimostranti la presenza al lavoro dell'operaio;
d) la dichiarazione mod. 29 per le somme non riscosse dagli operai e versate alla Direzione di commissariato.
2. L'Ufficio di ragioneria riscontra l'esattezza dei dati relativi all'effettiva presenza al lavoro dell'operaio, all'importo degli averi, al maggior guadagno del cottimo e del premio, alle ritenute effettuate per qualsiasi titolo.
3. I rilievi cui desse luogo la revisione di cui sopra sono fatti direttamente al contabile di officina, salvo che si tratti di rilievi di speciale importanza o di massima nel qual caso sono fatti con fogli di rilievo indirizzati al direttore dei lavori.
4. È cura dell'Ufficio di ragioneria di verificare che gli eventuali addebiti siano eseguiti nel ruolo della quindicina successiva.
5. Espletata la revisione del ruolo il funzionario revisore appone su di esso, firmandola, la dichiarazione di eseguita revisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-75