Regolamento›Titolo III
Art. 71
103 / 138Missioni, comandi, trasferimenti.
In vigore dal 1 gen 1940
1. Le speciali competenze spettanti agli operai inviati in missione sono liquidate a cura della Direzione dei lavori cui gli operai appartengono mediante la nota mod. 36. Quelle ordinarie possono essere corrisposte dall'ente presso cui l'operaio è in missione sotto forma di anticipo, salva la liquidazione definitiva da parte della Direzione.
2. Le competenze dovute a salariati comandati presso altri stabilimenti, sono corrisposte dall'ente presso cui prestano servizio e conteggiate a carico degli assegni per spese di mano d'opera concesse all'ente stesso.
3. Nel caso previsto al numero precedente le schede dei conti correnti degli operai comandati aventi cessione o ritenute di qualsiasi specie, sono inviate alla Direzione dall'ente presso cui gli operai sono stati comandati.
I rimborsi agli enti cessionari o creditori sono fatti a cura dell'ente che ha ricevuto le schede; esso deve far risultare lo stabilimento da cui proviene l'operaio.
Quando i lavoranti, tornano allo stabilimento di origine vengono a questo restituite le schede, aggiornate delle ritenute eseguite.
4. Nei casi di trasferimento le schede sono rimesse allo stabilimento cui l'operaio è trasferito, insieme al rublo a schedario o alla copia della matricola.
5. Per i pagamenti agli operai destinati alle difese o ad altri uffici provvisti di fondi scorta i pagamenti hanno luogo analogamente a quanto dispone il seguente per il personale imbarcato.
6. Se l'operaio è destinato presso un ufficio che non ha fondi scorta (esclusi gli uffici tecnici per i quali provvede il successivo ) le competenze dovute sono corrisposte a cura della Direzione dei lavori cui l'operaio appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-11-23;1898#art-r-71