Art. 71 · Missioni, comandi, trasferimenti.
RegolamentoTitolo III

Art. 71

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Missioni, comandi, trasferimenti.

In vigore dal 1 gen 1940
1. Le speciali competenze spettanti agli operai inviati in missione sono liquidate a cura della Direzione dei lavori cui gli operai appartengono mediante la nota mod. 36. Quelle ordinarie possono essere corrisposte dall'ente presso cui l'operaio è in missione sotto forma di anticipo, salva la liquidazione definitiva da parte della Direzione. 2. Le competenze dovute a salariati comandati presso altri stabilimenti, sono corrisposte dall'ente presso cui prestano servizio e conteggiate a carico degli assegni per spese di mano d'opera concesse all'ente stesso. 3. Nel caso previsto al numero precedente le schede dei conti correnti degli operai comandati aventi cessione o ritenute di qualsiasi specie, sono inviate alla Direzione dall'ente presso cui gli operai sono stati comandati. I rimborsi agli enti cessionari o creditori sono fatti a cura dell'ente che ha ricevuto le schede; esso deve far risultare lo stabilimento da cui proviene l'operaio. Quando i lavoranti, tornano allo stabilimento di origine vengono a questo restituite le schede, aggiornate delle ritenute eseguite. 4. Nei casi di trasferimento le schede sono rimesse allo stabilimento cui l'operaio è trasferito, insieme al rublo a schedario o alla copia della matricola. 5. Per i pagamenti agli operai destinati alle difese o ad altri uffici provvisti di fondi scorta i pagamenti hanno luogo analogamente a quanto dispone il seguente per il personale imbarcato. 6. Se l'operaio è destinato presso un ufficio che non ha fondi scorta (esclusi gli uffici tecnici per i quali provvede il successivo ) le competenze dovute sono corrisposte a cura della Direzione dei lavori cui l'operaio appartiene.
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